Art. 1.

      1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a:

          a) introdurre l'indicazione obbligatoria della tracciabilità di filiera dei prodotti alimentari;

          b) tutelare il consumatore finale garantendo la sicurezza e la trasparenza delle singole fasi del processo produttivo della filiera alimentare.

      2. Ai fini della presente legge, per indicazione obbligatoria della tracciabilità di filiera dei prodotti alimentari si intende l'insieme degli atti e delle procedure volti ad assicurare la conoscenza del luogo di origine di un prodotto al fine di consentire l'individuazione delle relative fasi di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione.